"Sostanze medicinali" di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente
(Art.123, lett.a del T.U. delle Leggi Sanitarie (TULS) approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 34 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)
Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella presente tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme -salvo diverse specificazioni nell' elenco - e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale.
Nella presente tabella viene riportato:
in carattere "retto" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo medico
in carattere "corsivo" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale.
(1) - Una del gruppo.
(2) - Con idoneo dispositivo per infusione venosa.
(3) - L'obbligo è limitato ai Servizi di farmacia di Ospedali con Centro antiveleni
Nota: Le farmacie ospedaliere saranno provviste inoltre dei medicinali necessari a soddisfare le più comuni specifiche esigenze teraupetiche delle strutture.
In caso di carenza nel circuito distributivo delle sostanze o dei medicinali inseriti nel presente elenco, l'impossibilità di assolvere al previsto obbligo è documentata dal possesso di un documento giustificativo - cartaceo o elettronico - che attesti lo stato di indisponibilità.