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Allegato 1 - SCHEMA GRAFICO "Registrazione di Periodo"
Allegato 2 - SHEMA GRAFICO: "Registrazioni di Periodo"
Circolare 16.06.2010: "Modalità di registrazione con sistemi informatici delle movimentazioni di sostanze stupefacenti e psicotrope...". Chiarimenti




Circolare 16.06.2010: "Modalità di registrazione con sistemi informatici delle movimentazioni di sostanze stupefacenti e psicotrope...". Chiarimenti

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 121 de126 maggio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute 11 maggio 2010, concernente "Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza." che è entrato in vigore il 10 giugno u.s.

Detto decreto consente di registrare le movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni utilizzando, in alternativa al registro cartaceo, un registro informatico, secondo le modalità e gli obblighi specificati nel medesimo decreto.

In considerazione delle novità intervenute e dci quesiti pervenuti dalle organizzazioni di categoria si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Il registro informatico deve consentire di visualizzare e stampare le registrazioni per singola sostanza medicinale o composizione; le movimentazioni devono essere registrate sul sistema contestualmente". Per le farmacie e aziende autorizzate al commercio all'ingrosso, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 60 del DPR 309/90, come sostituito dall'art. 10 della legge 38/2010, tale termine è da intendersi, al massimo, "entro 48 ore dalla dispensazione".

Le movimentazioni devono essere riportate a sistema utilizzando due numeratori:

- un numeratore cronologico· assoluto, di progressione numerica dei movimenti globali di tutti i medicinali soggetti al DPR 309/90 avvenuti nell'anno di calendario (terza colonna dello schema all'allegato 2 del decreto);

- un numeratore cronologico della sostanza, medicinale o composizione, recante la progressione numerica dei movimenti riferiti ad un'unica sostanza, medicinale o composizione, nell'anno di calendario (prima colonna della schema all'allegato 2 del decreto).

Il sistema informatico deve pertanto gestire più contatori:
- un contatore che viene incrementato (+l) per ogni operazione di entrata ed uscita;
- ulteriori contatori, uno per ciascun codice AIC che vengono incrementati (+1) per ogni operazione di entrata ed uscita relativa allo specifico prodotto,

Quindi, a ciascuna registrazione in entrata ed uscita corrisponderanno due operazioni di incremento di numeratori cronologici.

L'adozione del registro informatico comporta una registrazione di chiusura annuale cd una di periodo, con frequenza almeno mensile, da effettuarsi con stampa c archiviazione fisica oppure, in alternativa alla stampa, con archiviazione su supporti informatici, secondo le modalità di conservazione sostitutiva indicate nel decreto,

L' obbligo di vidimazione è sostituito, per il registro informatico, dall'obbligo di comunicazione preventiva all' Azienda sanitaria locale,

Si segnala infine che l'art. 4 del decreto abroga i decreti ministeriali 1° luglio 1976 e 15 marzo 1985, che consentivano l'impiego di "tabulati elettrocontabili" in alternativa al registro di entrata ed uscita in forma cartacea.

Pertanto tali tabulati non potranno più essere utilizzati; peraltro, in considerazione della necessità di effettuare la registrazione di periodo, che deve essere almeno mensile, e dell' avvenuta entrata in vigore del decreto in esame il giorno 10 giugno u.s., si ritiene che l'utilizzo di detti tabulati possa essere proseguito fino al 30 giugno prossimo, onde consentire le chiusure relative al mese di giugno 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Ruocco)

[ultimo aggiornamento: 21.06.2010]




 
 

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