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Circolare FOFI n. 7532 del 19.05.2010
Tabella II Sezione A (DPR 309/90, mod.)
Tabella II Sezione B (DPR 309/90 mod.)
Tabella II Sezione C (DPR 309/90, mod.)
Tabella II Sezione D (DPR 309/90, mod.); D.M. 31.03.2010
Tabella II Sezione E (DPR 309/90, mod.)
Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope




Circolare FOFI n. 7532 del 19.05.2010
Modifiche al T.U. Stupefacenti - Chiarimenti

La Federazione desidera fornire i seguenti chiarimenti operativi in merito ad alcune questioni legate all'applicazione delle nuove norme in materia di stupefacenti.
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1) In quali casi il farmacista è tenuto a conservare copia o fotocopia delle ricette che prescrivono medicinali transitati dalla sez. A alla sez. D della Tabella II?
Limitatamente alle ricette bianche, compilate su ricettario personale del medico, il farmacista è tenuto a trattenere la ricetta e a conservarla, in originale ovvero in copia, per un periodo di due anni dalla data di spedizione o, in caso di consegna frazionata, dalla data dell'ultima annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente. Tale obbligo, invece, non sussiste per le altre ricette compilate sul normale ricettario SSN.
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2) Per la prescrizione dei medicinali dell'Allegato III bis è possibile utilizzare il normale ricettario SSN in luogo del ricettario a ricalco?
Sì, per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci previsti dall'allegato III bis per la terapia del dolore, può essere utilizzato anche il ricettario SSN e, più precisamente, i medicinali dell'allegato III bis transitati possono essere prescritti su ricetta SSN o con ricetta non ripetibile, invece i medicinali dell'allegato III bis non transitati possono essere prescritti su ricettario SSN o con ricetta a ricalco.

Riepilogando:


Medicinali dell'allegato III bis transitatiRicetta SSN o ricetta non ripetibile
Medicinali dell'allegato III bis non
transitati
Ricetta SSN o ricetta a ricalco
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3) Per quali composizioni medicinali è ancora prevista la prescrizione su ricettario a ricalco?
Il ricettario a ricalco dovrà continuare ad essere utilizzato per la prescrizione di tutti i medicinali della Tabella II, sez. A, oltre che per i medicinali dell'allegato III bis non transitati, ovvero quelli ad uso parenterale (ad es. morfina fiale e buprenorfina fiale) e il metadone in tutte le forme farmaceutiche.
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4) In quali casi è obbligatorio indicare la posologia per poter verificare il rispetto del limite di trenta giorni di terapia?
Il limite di 30 giorni relativo alla durata massima della terapia, e quindi l'obbligo per il medico di indicare la posologia, è valido solo per i medicinali della Tabella II, sez. A, e dell'Allegato III bis non transitati, qualunque sia la modalità di prescrizione, ovvero sia se siano prescritti su ricettario SSN sia se siano prescritti su ricettario a ricalco.
In proposito, si precisa che per tali medicinali, anche se prescritti su ricette SSN, devono essere indicati tutti i formalismi di cui all'art. 43 del D.P.R. 309/1990 e, in particolare:
a) cognome e nome dell'assistito;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata.
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5) In che cosa si differenzia l'obbligo di annotare gli estremi di un documento di riconoscimento dal precedente obbligo di accertamento dell'identità dell'acquirente?
La nuova disposizione mira a chiarire che qualsiasi documento di riconoscimento dell'acquirente, e non soltanto quello di identità - come era prima - è idoneo per l'acquisto di medicinali stupefacenti. Conseguentemente, il farmacista non è più tenuto ad esigere dall'acquirente un documento valido ai fini dell'accertamento dell'identità, ma è sufficiente un qualsiasi documento di riconoscimento (ad esempio, tesserino di iscrizione ad un Albo professionale).
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6) Qualora la farmacia decida di smaltire i medicinali stupefacenti tramite azienda autorizzata allo smaltimento di rifiuti sanitari, dovrà comunque attendere l'avvenuta constatazione da parte dei funzionari della ASL che i medicinali stessi siano scaduti?
No, non è necessario che funzionari della ASL constatino che i medicinali di cui il farmacista intende disfarsi siano scaduti o semplicemente guasti, sia perché un tale adempimento non è previsto dalla disposizione normativa sia perché rientra nelle competenze e nella responsabilità del professionista constatare la scadenza o il guasto del medicinale e intraprendere le conseguenti azioni di smaltimento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
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7) Il farmacista può decidere di smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento di rifiuti sanitari i medicinali stupefacenti affidati a lui in custodia dalla ASL?
No, per i medicinali stupefacenti scaduti affidati in custodia al farmacista, il processo di smaltimento deve concludersi tramite la ASL e il farmacista non può, dopo il verbale di affidamento in custodia, rivolgersi ad una diversa azienda di smaltimento rifiuti sanitari. In altri termini, i processi già avviati o che vengono avviati con la ASL devono concludersi secondo tale procedimento.
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Attività di trasmissione dei dati relativi alle ricette bianche
In merito all'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle cd. "ricette bianche", con cui sono prescritti i medicinali transitati dalla sez. A alla sez. D della Tabella II, introdotti con l'Ordinanza del 2 luglio 2009 e confermati con il D.M. 31 marzo 2010, il Ministero della salute ha rappresentato che circa il 27 % degli Ordini non ha mai inviato alcuna comunicazione, evidenziando che si tratta di una circostanza alquanto singolare.
In tal senso, si richiama l'attenzione di tutti gli Ordini sull'obbligatorietà di tale adempimento e sull'assoluta necessità del suo rispetto.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)






 
 

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