N.B. Esistono differenze importanti tra le diverse regioni italiane per quanto riguarda la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti. Il presente testo non tiene conto delle differenze regionali.
Medicinali equivalenti (ex-generici)
L'erogazione di medicinali equivalenti a carico del SSN è disciplinata dall'art. 7 della Legge 405/2002, modificato secondo quanto previsto dal DL n. 138:
1 - A decorrere dal 1º dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al precedente comma, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3.Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito. Sono esclusi dal pagamento i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie
Erogazione di medicinali di classe c)
L'art. 1 della Legge n. 203 ( G.U n.173 del 26 luglio 2000) riporta la disposizione che i medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. I titolari di pensione di guerra diretta vitalizia sono riconosciuti nelle normative relative alle esenzioni con il codice 143. G per quelli dalla 1^ alla 5^ categoria e con il codice 143.P per quelli dalla 6^ alla 8^ categoria. Secondo disposizioni fornite dalla Regione Emilia Romagna (circolare n.31224 del 1.08.2000) i medici che prescrivono farmaci di classe c) sul ricettario del SSN dovranno continuare a biffare la lettera R sulla ricetta. Sono erogabili a carico del SSN, ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, anche i farmaci di classe A assoggettati a note AIFA, qualora utilizzati per indicazioni terapeutiche approvate ma non contemplate nel testo delle note stesse. (Nota Ministeriale del 29.8.2000). La legge citata non consente l'erogazione di prodotti non medicinali (es integratori alimentari).
Inoltre, per quanto disposto dal c. 4 dell'art. 7 del D.L. 18-9-2001 n. 347, convertito con la L. 405/2001, i titolari di pensione di guerra vitalizia sono esonerati dal pagamento della eventuale differenza fra prezzo al pubblico del medicinale di classe a) e il prezzo di rimborso.
La legge n. 206 del 3-8-2004 (G.U. 11.08. 2004, n. 187 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) dispone che "gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica" (art. 9). Pertanto anche queste categorie sono esentate dal pagamento dei medicinali di classe c).
| Invalidità | Cod. Regionale esenzione | Farmaci C gratuiti | Esenzione quota di partecipazione |
| Invalidi di guerra dalla 1^ alla 5^ categoria. Grandi invalidi di guerra | I 43 G | Si | Si |
| Invalidi di guerra dalla 6^ alla 8^ categoria | I 43 P | Si | Si |
| Vittime del terrorismo (invalidità uguale o superiore all'80%) | I 48 G | Si | Si |
| Vittime del terrorismo (invalidità inferiore all'80%) | I 48 P | No | Si |
| Familiari delle vittime | I 48 P | No | Si |
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[ultimo aggiornamento 13.05.2008]
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