art. 4. Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari.
1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, è consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:
a) testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;
b) sostanze (ß)-agoniste ovvero trenbolone allilico da somministrare per via orale ad equidi o ad animali da compagnia, semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi;
d) estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri per il trattamento di macerazione o mummificazione fetale dei bovini o della piometra per i bovini.
2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a), c) e d), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilità.
3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un registro vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
b) natura del trattamento;
c) denominazione del medicinale veterinario;
d) data di inizio e fine trattamento;
e) identificazione degli animali trattati;
f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità competente.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), il trattamento terapeutico è vietato negli animali da produzione, nonchè in quelli da riproduzione a fine carriera.
art. 5. Deroghe al divieto di somministrazione.
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e fatto salvo il divieto dell'articolo 2, sono consentiti:
a) la somministrazione per fini di trattamento zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena; la somministrazione deve essere effettuata da un veterinario ad animali chiaramente identificati;
b) il trattamento di avannotti d'acquacoltura a scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione androgena;
c) la somministrazione ad animali d'azienda di medicinali veterinari contenenti estradiolo-17 beta o suoi derivati sotto forma di esteri per l'induzione dell'estro nei bovini, negli equini, negli ovini e nei caprini, fino al 14 ottobre 2006.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la quantità di prodotto necessario, procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti in conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma 3.
3. Il trattamento zootecnico è comunque vietato per gli animali da produzione, nonchè per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.
4. I trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002.