Il DLgs 17/2014 ha introdotto la possibilità di vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica per farmacie, parafarmacie e corner farmaceutici (art.112-quater Dlgs 219/2006). Resta invece preclusa la possibilità di vendita di qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica. Le farmacie e gli esercizi interessati devono ottenere una autorizzazione preventiva dalla Regione o dalle Province autonome (o altre autorità da queste delegate). Per ottenere l'autorizzazione occorre dare comunicazione all'autorità competente per il territorio in cui operano , indicando:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico
2) data d'inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
Per evitare fenomeni di vendita illegale, il sito web dell'esercizio che effettua vendita on line deve riportare in ogni pagina un logo identificativo nazionale predisposto dal Ministero della salute ed un collegamento ipertestuale al sito del Ministero, in modo che i consumatori possano verificare che il sito web proponente la vendita sia autorizzato. Inoltre, deve essere riportato il recapito dell'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione.
Nel sito del Ministero della salute devono essere riportate:
a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione, ivi incluse le informazioni sulle possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne le condizioni che disciplinano la fornitura dei medicinali e la relativa classificazione;
b) le informazioni sulla finalità del logo comune;
c) l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della società dell'informazione e l'indirizzo dei loro siti web. Il logo identificativo nazionale riportato nel sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale deve essere linkato direttamente alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nel suddetto elenco
d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.
A sua volta il sito web del Ministero della salute deve contenere un collegamento ipertestuale al sito web dell'Agenzia Europea per la valutazione dei medicinali.
Il Regolamento adottato nel giugno 2014 dalla Commissione Europea prevede un logo comune per le farmacie online. Il rettangolo nella metà sinistra deve recare la bandiera del paese in cui è sita la farmacia online e il testo dovrà essere tradotto nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale paese.
Il successivo D.M. 06.07.205 (in G.U. n 19 del 25.01.2016) ha definito il disegno del logo identificativo della farmacia o dell'esercizio commerciale autorizzato alla vendita on-line di medicinali al pubblico. Il logo identificativo assegnato dal Ministero contiene il collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati alla vendita on-line, e deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web. Disposizioni più dettagliate sono state fornite dal Ministero con una circolare datata 26.01.2016 e una seconda circolare datata 10.05.2016.
Nel marzo 2017 è stato pubblicato un documento del Ministero della Salute sulle modalità consentite o vietate di pubblicità dei medicinali di automedicazione attraverso internet e i social network.
Messa in vendita a distanza, mediante i servizi della società dell'informazione, di medicinali soggetti a prescrizione medica da parte di farmacie o altri esercizi commerciali autorizzati
Penale
Reclusione sino ad un anno e multa da € 2.000 a € 10.000.(art. 147, c. 4 bis DLgs 219/2006)
Messa in vendita di medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione da parte di soggetti diversi dalle farmacie e altri esercizi commerciali autorizzati.
Penale
Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da € 3.000 a € 18.000. (art. 147, c. 4 ter DLgs 219/2006)
Vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione di medicinali falsificati.
Penale
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 2.600 a € 15.600 (art. 147, c. 7 bis DLgs 219/2006).
Vigilanza sulle attività di vendita a distanza (art.142-quater DLgs 219/2006)
Il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) raccolgono le segnalazioni e identificano le violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione di farmaci. L'AIFA indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria finalizzata a esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata. Il Ministero della salute, su proposta dell'AIFA resa a seguito dell'istruttoria espletata dalla conferenza, dispone con provvedimento motivato, anche in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali di offerta di farmaci attraverso i mezzi della società dell'informazione accertate come illegali. Lo stesso Ministero può emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del presente decreto da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano. In caso di mancata ottemperanza ai suddetti provvedimenti , entro il termine prefissato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro duececentocinquantamila.