Gli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari purché rispondano ai seguenti requisiti (D.M. 23.07.1998):
a. montature: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile;
b. lenti: entrambe le lenti monofocali devono avere lo stesso identico potere diottrico, all'interno dei limiti da +1 a + 3,50 diottrie;
c. allineamento centri focali: gli occhiali devono avere centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse;
Sugli occhiali premontati, oltre alla marcatura CE, devono essere inoltre indicate, in modo indelebile, le seguenti informazioni minime:
a. il nome o il marchio del costruttore o del responsabile dell'immissione in commercio;
b. il potere diottrico espresso in diottrie.
Gli occhiali premontati, per la vendita al pubblico, devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e istruzioni d'uso:
a. distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura;
b. avvertenze e precauzioni per l'uso, unite alla confezione di vendita al pubblico, stampate in lingua italiana, come da foglio allegato al decreto 21 dicembre 1999. (G.U. n. 23 del 29.01.00)
c. avvertenza riportata su etichetta o adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura, indicante la non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada (DM 26.11.2004 in GU n 33 del 10.02.2005).