In base alla Tabella per titolari di farmacia è possibile per le farmacie vendere prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico. Anche nel caso di sostanze impiegate talora, ma non esclusivamente, per la loro attività terapeutica (es. bicarbonato di sodio, zolfo, vaselina, ecc.) la vendita come sostanza chimica appare possibile in base alla suddetta Tabella. Pertanto non è necessario che i prodotti venduti possiedano il grado di purezza richiesto dalla FU o da altre farmacopee.
I prodotti chimici venduti dalla farmacia non devono essere destinati all'utilizzo come additivi alimentari (anche enologici), in quanto gli additivi devono essere prodotti e commercializzati da aziende appositamente autorizzate, in confezioni dedicate e riportanti le modalità di impiego ammesse. La loro vendita in farmacia appare possibile solo se predisposti dall'industria in confezioni destinate al pubblico, anche se per uso familiare. Nel caso il farmacista operi la suddivisione di sostanze chimiche in confezioni più piccole è necessario applicare le Norme di Buona Preparazione della FU, anche se non si tratta di suddivisione su indicazione medica. In questo caso le sostanze devono avere il grado di purezza previsto dalla FU e il farmacista deve etichettare ogni confezione con il numero di lotto da cui il prodotto è stato prelevato e riportando tutte le annotazioni richieste dalle NBP. In caso di vendita di veleni o sostanze manifestamente tossiche è necessario procedere alla registrazione e i dati dell'acquirente nel registro copia veleni. [da Nuovo Collegamento – Bollettino U.T.I.F.A.R. n. 6/2008 e n. 8/2008.]
Sull'argomento si veda anche quanto riportato nella nota congiunta Federfarma/FOFI del 15.07.2004.
Il "REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele entrato in vigore negli Stati membri dal 20 gennaio 2009, prevede che tutte le sostanze siano riclassificate e rietichettate a partire dal 1° dicembre 2010 (mentre per le miscele l'obbligo scatterà dal 1° giugno 2015).
A partire dal 1° dicembre 2010 il farmacista deve verificare che le sostanze acquistate siano etichettate secondo quanto previsto dal CLP e che le schede di sicurezza siano aggiornate. Per le sostanze classificate, etichettate, imballate e già immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità al regolamento CLP fino al 1° dicembre 2012, perciò le materie prime già presenti in farmacia non devono essere rietichettate, ad eccezione della vendita ad uso tecnico. A decorrere dal 01/12/2012 anche le sostanze che avevano usufruito della deroga devono essere ri-etichettate e re-imballate secondo i criteri del Regolamento CLP. Inoltre, sempre a partire dal 1° dicembre 2012, le Schede di Sicurezza di tali sostanze dovranno essere conformi alle prescrizioni dell'allegato I del Regolamento UE 453/2010 (modifica dell'Allegato II di Reach in materia di schede di sicurezza). Gli obblighi richiamati riguardano le sostanze pure e non le miscele/preparati in quanto questi ultimi dovranno essere etichettati e imballati secondo i criteri del Regolamento CLP a decorrere dalla data del 01.06.2015 (fonte Confindustria Bergamo).
Quando il farmacista allestisce un preparato galenico lo etichetterà secondo quanto previsto dalle Norme di Buona Preparazione, mentre se ripartisce una sostanza e la consegna come tale deve classificarla ed etichettarla secondo il CLP. Poiché agli utilizzatori a valle è concesso usare la classificazione di una sostanza o di una miscela già impiegata da un attore della catena di approvvigionamento (a condizione che questi abbia applicato il CLP e cheil farmacista non abbia apportato modifiche alla composizione), è consentito al farmacista trascrivere, senza modificarla, l'etichettatura già presente. (fonte: Newsletter SIFAP 1° dicembre 2010).