1. Gli organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' - SEDE
1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.
2. Le modalità e i requisiti per la nomina, la durata della carica, nonché i casi e i modi di cessazione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente, sono disciplinati dallo Statuto del Comune di Reggio Emilia e dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Le indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione sono determinati dal Consiglio Comunale, in osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1985 n. 816 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha sede presso la sede dell'Azienda. Esso potrà tuttavia riunirsi anche in altro luogo.
ART. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale, e dell'oggetto determinato dall'art. 4 del presente Statuto, deve svolgere azione di indirizzo economico politico e di controllo affinché l'Azienda sia gestita secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e:
a. delibera, su proposta del Direttore, i regolamenti previsti dall'art. 23, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 al fine di disciplinare l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda;
b. delibera, su proposta del Presidente, modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione del consiglio Comunale;
c. tutte le funzioni non espressamente demandate ad altri organi.
ART. 9 - ATTI FONDAMENTALI
1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti, ai sensi dell'art. 23, 6° comma, della legge 8 Giugno 1990, n. 142, alla approvazione della Amministrazione Comunale, sono le deliberazioni concernenti:
a. il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed Azienda Speciale;
b. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c. il conto consuntivo;
d. il bilancio di esercizio.
2. Gli atti di cui al precedente comma lett. a), b), c) sono inviati al Comune entro 15 giorni dalla adozione. Il Consiglio Comunale deve, entro 45 giorni decidere circa l'approvazione o il diniego degli atti, decorso tale termine si intendono approvati. Per gli atti di cui alla lettera d) è richiesta l'espressa approvazione
ART. 10 - CONVOCAZIONI
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di due componenti o del Direttore dell'Azienda, mediante lettera raccomandata, raccomandata a mano o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax. L'avviso deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente.
2. L'ordine del giorno delle materie da trattare è determinato dal Presidente ed inviato ai consiglieri unitamente alla convocazione, la quale dovrà pure contenere il giorno, l'ora e il luogo della seduta in prima e in seconda convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno tre giorni prima della riunione in prima convocazione. In caso di urgenza gli avvisi medesimi potranno pervenire, in deroga a quanto sopra statuito, almeno 8 ore prima della seduta, e così pure gli ordini del giorno suppletivi.
ART. 11 - SEDUTE E VOTAZIONI
1. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, fa osservare lo Statuto e i regolamenti, stabilisce l'ordine e le modalità della discussione e delle votazioni.
2. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
3. In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio di Amministrazione, finché l'Amministrazione Comunale non provvede alla sua sostituzione che deve avvenire nei termini dell'art. 34 dello Statuto comunale, parteciperà alle votazioni il membro supplente più anziano.
4. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando, però, si tratti di deliberazioni che implichino apprezzamenti o valutazione circa le qualità, le capacità o i comportamenti di persone, le votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto. Parimenti, si dovrà procedere a votazione a scrutinio segreto qualora almeno due dei consiglieri presenti ne facciano richiesta.
5. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, tuttavia il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare chiunque per comunicazioni o chiarimenti relativi agli oggetti da trattare.
6. I componenti del consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
ART. 12 - REVOCA O SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi aziendali o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati ovvero di pregiudizio degli interessi dell'Azienda, la proposta motivata di revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata all'Amministrazione Comunale dal Sindaco o dal Presidente dell'Azienda.
2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 74 - comma 2 - del regolamento approvato con D.P.R. 902/86 e alle procedure di scioglimento si applica quanto disposto dagli art. 75 - 81 del medesimo Regolamento.
ART. 13 - VERBALIZZAZIONE
1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione. Le funzioni di segretario competono al Direttore o a un dipendente cui siano attribuite tali funzioni. In caso di assenza i processi verbali saranno redatti dal membro più giovane del Consiglio di Amministrazione.
2. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o dal dipendente cui siano attribuite le funzioni di Segretario.
3. Copia integrale di ogni verbale di deliberazione sarà trasmesso per conoscenza alla Amministrazione Comunale di Reggio Emilia.
ART. 14 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e:svolge funzione propulsiva della attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori;
a. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Azienda;
b. formula proposte sulle materie poste all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e in particolare circa le proposte di modifiche da apportare allo Statuto dell'Azienda e sulle materie attinenti all'operato del Direttore dell'Azienda;
c. ha la rappresentanza nei rapporti con gli Enti locali e altre autorità;
d. assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a cause nuove od urgenti rispetto all'ultima convocazione del Consiglio di Amministrazione. Di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenere la ratifica. A tale scopo il consiglio dovrà essere convocato non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di urgenza.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, si applica la normativa prevista dall'art. 30 del Regolamento approvato con DPR 4.10.86 n. 902.
3. La delega di cui al 1° comma dell'art. 30 del Regolamento approvato con DPR 4.10.86, n. 902, può essere concessa di volta in volta in occasione delle singole assenze od impedimenti temporanei del Presidente oppure in modo generico. In quest'ultimo caso il consigliere delegato sostituirà il Presidente sempre e soltanto in caso di assenza o di impedimento temporaneo del medesimo.
4. Di fronte a terzi la firma del Consigliere Delegato costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
ART. 15 - DIREZIONE - REQUISITI PER LA NOMINA
1. La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore, che ne ha la responsabilità gestionale ai sensi dell'art. 23, 3° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Il Direttore e' nominato a seguito di pubblico concorso oppure per chiamata, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 4 del Testo unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
3. Per la nomina a direttore dell'azienda sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente. In deroga il candidato dovrà avere età non superiore agli anni 45; nel caso di pubblico concorso tale requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando, salvo le elevazioni previste dalle vigenti leggi; nessun limite di età è fissato per coloro che prestino servizio di ruolo in qualità di dirigente in Aziende Speciali, Consorzi e, in generale, nella Pubblica amministrazione.
4. Il nominato nel posto di direttore dovrà sottostare al periodo di prova previsto dal contratto di lavoro, superato il quale con esito positivo, sarà confermato ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato con regio decreto 15 Ottobre 1925 n. 2578.
5. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione non procedere, mediante delibera motivata, ad alcuna nomina.
ART. 16 - CAUZIONE
1. Il direttore dell'azienda prima di assumere servizio deve prestare, secondo le modalità prescritte dalla legge 10 Giugno 1982 n. 348, una cauzione di misura pari a due mensilità della retribuzione lorda in atto al momento della nomina.
2. La cauzione non è dovuta o non va aggiornata qualora il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato sia pari o superiore all'importo della cauzione.
3. L'eventuale cauzione versata rimane proprietà di chi la presta e dei suoi aventi diritto, e matura gli interessi legali a favore dello stesso.
ART. 17 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL DIRETTORE
1. Si applicano al direttore dell'azienda, per ciò che concerne l'assunzione in servizio, la durata in carica e il licenziamento, le disposizioni di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, agli articoli 32, 35 e 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 n. 902, nonché quelle previste dal presente statuto.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico e normativo del Direttore dell'Azienda è quello che risulta dalle vigenti norme di legge, dal presente statuto e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli Enti locali, nonché da quelli che in futuro verranno stipulati dalla confederazione dei servizi pubblici degli Enti locali.
ART. 18 - COMPETENZE DEL DIRETTORE - DELEGA - SOSTITUZIONE
1. IIl Direttore dell'Azienda ne ha la rappresentanza legale e esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, pone in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e:
a. informa il Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'Azienda, avvalendosi, se del caso, della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
b. elabora e presenta proposte in ordine agli argomenti di propria competenza portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
c. verifica periodicamente l'andamento dei vari reparti dell'azienda, ponendo in essere gli opportuni controlli presso gli stessi ed esercita l'azione disciplinare;
d. dichiara conformi le copie degli atti aziendali, anche per la produzione in giudizio, ad eccezione di quanto disposto dal precedente art. 13, 2° comma. Tale funzione può essere delegata dal Direttore anche ad un dipendente;
e. assegna il personale ai vari reparti dell'azienda, sentito il parere dei dirigenti e dei responsabili dei reparti interessati, stabilendo gli orari e turni nel modo più rispondente alle necessità di servizio ed al massimo rendimento di lavoro;
2. Il Direttore può delegare ai singoli Dirigenti dell'Azienda l'esercizio diretto di sue proprie funzioni. La delega è revocabile in qualsiasi momento. La delega prevista dall'art. 34, 10° comma, lett. f, del Regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986, n. 902 può essere estesa anche alla conduzione delle trattative per la conclusione di contratti, nonché a ogni altro adempimento inerente la loro esecuzione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Direttore, affidare ad altro dirigente le funzioni di vicario del Direttore dell'Azienda, con il compito di sostituirlo a tutti gli effetti nei periodi di eventuale sua assenza dalla sede aziendale od impedimento, determinati da qualsivoglia motivo.
4. Di fronte a terzi la firma del Dirigente vicario costituisce prova dell'assenza o impedimento del Direttore stesso.
ART. 19 - DIVIETO DI ULTERIORI ATTIVITA'
1. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'azienda, senza speciale autorizzazione da darsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore che contravvenga al divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità.
3. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio d'Amministrazione provvede a dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.
4. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche ai dirigenti ed agli altri dipendenti dell'Azienda.
ART. 20 - REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito ai sensi delle norme vigenti e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e uno all'Albo dei Ragionieri commercialisti. L'incarico è incompatibile con quello di Consigliere Comunale.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve ispirarsi ai principi contabili e di comportamento statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in particolare ispirandosi a principi di efficienza, efficacia, economicità.
3. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori compete, oltre all'indennità stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del 3° comma dell'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 n° 902, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
ART. 21 - RELAZIONE TRIENNALE
1. Il collegio dei revisori dei conti, nella stesura della relazione triennale per l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia di cui all'Art. 27 nonies del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, è affiancato da tre esperti del settore o da certificatori o da una società di certificazione, nominati dal comune di Reggio Emilia almeno un anno prima del termine di presentazione di detta relazione triennale, sentito il collegio medesimo in ordine alle specializzazioni professionali da richiedere agli affiancatori, affinché siano disponibili le risorse tecniche necessarie per redigere la relazione stessa in modo compiuto.
2. Il collegio dei revisori deve concordare con gli affiancatori i programmi di lavoro.
3. In sede di relazione triennale il collegio deve esprimere il proprio motivato parere sull'andamento economico e funzionale dell'azienda e sui possibili miglioramenti perseguibili, anche in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.
4. Copia della relazione triennale deve essere trasmessa alla Amministrazione Comunale.