1. La struttura organizzativa dell'Azienda è determinata e aggiornata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, con apposite deliberazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avuto riguardo alle finalità aziendali.
2. Il Direttore nella stesura della proposta può avvalersi del parere dei Dirigenti e dei responsabili dei Servizi aziendali individuando a tal fine forme e modalità interne di coinvolgimento, partecipazione e decentramento delle responsabilità.
1. La copertura di posti vacanti o di nuova istituzione avviene, su proposta del Direttore al Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di personale già in servizio presso l'Azienda oppure mediante assunzione in servizio.ù
2. Le assunzioni in servizio del personale avvengono, su proposta del Direttore, per chiamata nominativa, per chiamata numerica, a seguito di espletamento di pubblico concorso o di selezione pubblica secondo le disposizioni di legge e le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e nei regolamenti aziendali.
3. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico e normativo del personale, parificata dall'art. 2193 c.c. al rapporto di diritto privato, è quella che risulta dalle vigenti norme di legge, dal presente Statuto e dai vigenti e futuri Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per dipendenti da Aziende Farmaceutiche Municipalizzate stipulati dalla Federazione di categoria Fiamclaf, dalla confederazione CISPEL, nonché dagli accordi e Contratti collettivi Aziendali.
4. Tutto il personale della Azienda è iscritto a forme di previdenza ed assistenza previste dalla legge.
5. Il Consiglio di Amministrazione non può sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello delle prestazioni rese agli utenti.
ART. 24 - ASSEGNAZIONE AI REPARTI E NOMINE
1. L'assegnazione del personale alle Sezioni, ai Servizi, uffici e reparti è disposta dal Direttore dell'Azienda il quale direttamente o tramite suo delegato ha sempre facoltà di variarla o frazionarla, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Le funzioni di farmacista Direttore di farmacia hanno carattere di nomina e sono affidate, su proposta del Direttore dell'Azienda, dal Consiglio di Amministrazione, a scelta fra i farmacisti in servizio effettivo che abbiano dato ottima prova sotto tutti i riguardi e possiedano particolare e sicura attitudine e rigoroso senso di responsabilità per funzioni direttive.
3. Le nomine del personale dipendente a mansioni superiori e le revisioni della classifica tabellare sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore dell'Azienda.
4. Il Consiglio di Amministrazione può disporre, nei casi previsti dalla legge, comandi di personale o trasferimenti temporanei ad altri soggetti.
5. Il personale può essere altresì comandato o trasferito temporaneamente a prestare servizio presso soggetti ai quali sia stata estesa l'attività dell'Azienda, ovvero soggetti con i quali l'Azienda intrattenga rapporti relativi al proprio Oggetto, alle condizioni, modi e limiti previsti dalle leggi e da regolamenti vigenti, ed in accordo con i Contratti Collettivi Nazionali di categoria e con il Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro.