ART. 25 - PIANO ROGRAMMA - BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
1. L'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia delibera gli indirizzi e le finalità ai quali deve uniformarsi il consiglio di Amministrazione per la determinazione del Piano Programma.
2. Lo schema del Piano Programma è presentato al Consiglio di Amministrazione dal Direttore, e si dovrà conformare alle scelte, agli obiettivi, nonché alle indicazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Deve contenere fra l'altro:
a. linee di sviluppo delle diverse attività e dei servizi esercitati ex Art. 4 del presente statuto.
b. il piano economico gestionale che garantisca il corretto equilibrio dei costi e ricavi.
c. il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento.
3. Il Bilancio pluriennale di previsione redatto in coerenza con il Piano Programma, da adottarsi ai sensi dell'art. 39 del Regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 3 della legge 24 aprile 1981, n. 153, sarà redatto articolando per singole attività programmi e progetti, definendo gli investimenti e le relative modalità di finanziamento.
4. Il piano programma e il bilancio pluriennale di previsione, in ossequio al disposto degli articoli 38 e 39 del Regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986, n. 902, hanno durata di tre anni e debbono essere aggiornati annualmente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia del raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi e dei progetti indicati nel piano programma e nel bilancio pluriennale di previsione.
ART. 26 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
1. Entro il 1° ottobre di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare detto bilancio nei termini previsti dall'art. 40 del Regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986, n. 902.
2. Al bilancio preventivo economico annuale deve essere allegato, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, apposito prospetto contenente i preventivi per i diversi servizi.
ART. 27 - CONTO CONSUNTIVO
1. L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare.
2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutte le attività e servizi gestiti dalla Azienda, corredati dagli allegati dovuti per legge, nonché da quelli necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo, il Direttore dovrà indicare, fra l'altro:
a. I criteri di valutazione dello stato patrimoniale;
b. I criteri utilizzati nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti, nonché per la valutazione delle scorte, dei ratei e dei risconti.
4. Per l'eventuale prestazione di servizi e attività affidate in gestione dal Comune, dovrà essere redatto un apposito piano economico finanziario con l'illustrazione delle finalità sociali da perseguire e con la specifica indicazione delle fonti di finanziamento.
ART. 28 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio aziendale è costituito da:
a. capitale di dotazione formato da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidati assegnati dal Comune all'Azienda;
b. beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda.
2. Per i conferimenti già effettuati dal Comune all'Azienda il valore di conferimento è quello risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Per i beni conferiti, l'Azienda dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui, al netto di ogni eventuale contributo attribuito al medesimo Comune e limitatamente alla durata dei mutui stessi. Per i beni conferiti in natura gli interessi sono pari, per tasso e durata, a quelli praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti similari.
1. L'utile netto d'esercizio della azienda, risultante dal conto consuntivo approvato dal Consiglio Comunale, è destinato secondo le indicazioni del Consiglio Comunale tenuto conto della situazione finanziaria dell'Azienda e della necessità di sviluppo degli investimenti. E' previsto la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del Capitale di dotazione.
2. La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con l'utilizzo del fondo di riserva. Se il fondo non sarà sufficientemente capiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà formulare adeguate proposte da sottoporre alla Amministrazione Comunale per l'approvazione, ai sensi del precedente art. 9.