Con L’entrata in vigore del Regolamento 2021/468 sono state inserite nell’allegato III del Regolamento 1925/2006, parti A e C alcune sostanze e preparazioni contenenti derivati dell’idrossiantracene , che non possono più essere utilizzate negli alimenti, ed in particolare:
1) Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza;
2) Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza;
3) Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene;
4) Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza.
La circolare del 14 aprile 2021 diramata dalla Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione evidenzia che le sostanze aloe-emodina, emodina e dantrone citate in maniera singola nel regolamento non hanno usi significativi in campo alimentare perché sono nuovi alimenti ex reg. 2015/2283, pertanto il divieto al loro impiego è scontato Diversa è invece la situazione delle preparazioni che le contengono e di quelle a base di foglie di Aloe spp., per le quali l’uso alimentare ha una tradizione d’uso.
Il divieto imposto dal regolamento è applicabile agli usi alimentari delle sostanze con una finalità fisiologica o nutritiva, senza incidere sugli altri possibili usi, quale l’aggiunta di una sostanza con finalità aromatizzanti agli alimenti. In questo caso, l’uso delle sostanze incluse nella parte A dell’allegato III dal regolamento con finalità aromatizzanti esclude la possibilità di rivendicare qualunque effetto fisiologico legato alle stesse sostanze.
Per quello che riguarda invece le determinazioni analitiche dei livelli di idrossiantraceni (HAD), nel prodotto pronto per l’uso secondo quanto indicato nelle istruzioni per la preparazione fornite, un livello maggiore o uguale a 1 ppm di aloe-emodina e/o 1ppm di emodina e/o 1ppm della somma di aloina A e aloina B (la cui somma può essere usata come una quantificazione della quantità totale di HAD presenti nel prodotto) costituisce evidenza della presenza di queste sostanze, inclusi gli HAD totali.
Si ritiene che quantità inferiori ad 1ppm costituiscono prova dell’assenza delle sostanze di cui al regolamento nel prodotto pronto per l’uso, che è quello sul quale va prevista la determinazione analitica.
Lo stesso regolamento pone poi in parte C dell’allegato III del reg. 1925/2006, sottoponendo alla sorveglianza dell’Unione i seguenti ingredienti alimentari:
a) Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell’idrossiantracene;
b) Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell’idrossiantracene;
c) Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell’idrossiantracene.
Infine, i prodotti che contengono gli ingredienti posti dal regolamento nella parte A dell’allegato III del reg. 1925/2006 per finalità nutritive o fisiologiche non possono più essere posti in commercio.