Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza COVID-19 ha definito un protocollo d’intesacon le organizzazioni delle farmacie presenti sul territorio, per assicurare fino al al 31 dicembre 2021 (termine così previsto dal successivo DL 21.09. 2021, n. 127) la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ai prezzi contenuti e previsti dal protocollo d’intesa. In caso di inosservanza della disposizione di detti prezzi, viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.
La L. 16.09.2021 ha inoltre introdotto la possibilità di effettuare la vaccinazione antinfluenzale in farmacia, al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2.
Per l’esecuzione di tale attività è stato sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, nel quale sono definite le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie sarà definita dal protocollo d'intesa, così come questo disciplinerà le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso.