ART. 34 - SUCCESSIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI
1. L'Azienda speciale "FARMACIE COMUNALI RIUNITE" subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, beni, partecipazioni, gestioni speciali, già di pertinenza della preesistente Azienda Municipalizzata "FARMACIE COMUNALI RIUNITE".
2. Il Capitale di dotazione assegnato alla Azienda Speciale "FARMACIE COMUNALI RIUNITE" è il medesimo della preesistente Azienda Municipalizzata "FARMACIE COMUNALI RIUNITE" al 31.12.1993, tenuto conto della decorrenza di cui al successivo Art.35.
ART. 35 - DECORRENZA
1. Il presente Statuto entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale diventerà esecutiva, nelle forme di legge, la deliberazione con la quale l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia lo approverà.