Per novel food (nuovo alimento) si intende un alimento che non era stato consumato in misura significativa dall'uomo nell'UE prima del 15 maggio 1997, quando è entrato in vigore il primo regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
La materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015.
I "novel food" possono essere alimenti innovativi di nuova concezione, alimenti prodotti utilizzando nuove tecnologie e processi di produzione, nonché alimenti che sono o sono stati tradizionalmente consumati al di fuori dell'UE. Esempi di novel food includono nuove fonti di vitamina K (menachinone) o estratti da alimenti esistenti (olio di krill antartico – Euphausia superba –ricco di fosfolipidi), prodotti agricoli di paesi terzi (semi di chia, succo di frutta di noni) o alimenti derivati da nuovi processi di produzione (alimenti trattati con raggi UV – es. latte, pane, funghi e lievito). I novel food nell'Unione Europea devono essere:
sicuri per i consumatori;
etichettati correttamente, per non trarre in inganno i consumatori;
se il nuovo cibo è destinato a sostituire un altro alimento, non deve differire in modo tale che il consumo del nuovo cibo sia svantaggioso dal punto di vista nutrizionale per il consumatore.
Prima dell’immissione in commercio è necessaria l'autorizzazione per i novel food sulla base di una loro valutazione che sia in linea con i suddetti principi.
L’accertamento della sicurezza viene fatto dall’EFSA. La Commissione rilascia l’autorizzazione attraverso l’inserimento del novel food autorizzato nell’elenco dell’Unione (Union list) insieme a tutte le specifiche previste, incluse le eventuali tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche.
Per la consultazione del catalogo: