Circolare 00068.
Protocollo A.S.SO.FARM. num. 01159 del 14/03/2023
A seguito della richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di eseguire presso le Farmacie convenzionate il tampone orofaringeo per la ricerca dello streptococco, a carico del cittadino, si ritiene che tale procedura possa essere applicata secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti-Covid19, dei vaccini antiinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, sottoscritto a Luglio 2022, […]
Rinviando espressamente ai contenuti di detta Intesa e/o a eventuali ulteriori disposizioni regionali integrative, si richiamano di seguito i seguenti passaggi: 1. Le farmacie che intendono somministrare test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo lo comunicano preventivamente alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, tenuto conto delle modalità definite dalla Regione/Provincia Autonoma. 2. La somministrazione di test diagnostici è eseguita, previa verifica dell’identità ed esibizione da parte dell’interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI, da parte di farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato, all’uopo individuato dal titolare o direttore della farmacia, nel rispetto delle modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l’esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso. 3. Il farmacista o suo incaricato operatore sanitario, prima dell’esecuzione del test, fornisce informazioni adeguate all’utente, anche in forma orale, sulla tipologia di test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell’esito positivo o negativo, consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale. 4. Il personale incaricato della somministrazione dei test diagnostici utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale. 5. Le attività di somministrazione dei test diagnostici sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne con le modalità previste all’art. 4. È comunque possibile somministrare il test diagnostico a farmacia chiusa. 6. Il titolare di farmacia o il direttore responsabile adottano adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, adempiendo agli obblighi previsti dalla legislazione vigente di settore. ll personale incaricato alla somministrazione dei test diagnostici utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale.
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schito