Il D.M 30 dicembre 2020 (in G.U. n. 11 del 15.01.2021) ha dato la possibilità di dematerializzare le ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e ha previsto le modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali.
Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le stesse medesime modalità previste per le ricette SSN, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti.
La ricetta elettronica è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, eventualmente anche tramite SAR.
A fronte dell’ esito positivo dell’invio telematico dei dati, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it). Su richiesta dell’assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i soliti canali alternativi.
A fronte dell’utilizzo da parte dell’assistito della ricetta, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le consuete modalità. Il SAC, anche tramite SAR, verifica le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento.
L’assistito può accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, ad una apposita area del portale www.sistemats.it, al fine di:
a) consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati;
b) richiedere l’utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria;
c) il cittadino qualora non fosse dotato di Spid o CNS, può accedere ad un’area libera del portale del Sistema TS inserendo il NRE, il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto il cittadino potrà accedere alla sola ricetta inserita, e svolgere le stesse attività di cui alle lettere a) e b) .
Il SAC, anche tramite SAR, a fronte della richiesta da parte del cittadino, invia una notifica alla farmacia prescelta dall’assistito; nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta dell’assistito e provvede alla «presa in carico» e alla successiva erogazione dei farmaci; il SAC provvede a darne immediata notifica all’assistito che provvede al ritiro presso la farmacia.
Resta ferma la disponibilità del promemoria nel FSE.
Fino al 31.12.2022, l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta (Ordinanza n. 884 del Capo della Protezione Civile)1. L’assistito individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:
a) via posta elettronica, inviando in allegato il pro-memoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’ assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico;
c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.
Oltre alle modalità sopra indicate restano ferme le iniziative per le persone più fragili tramite i servizi telefonici:
a) del Ministero della salute;
b) di ciascuna regione e provincia autonoma, eventualmente attivate.
La farmacia individuata per l’erogazione del farmaco, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all’assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.
La farmacia non è tenuta alla conservazione di una copia cartacea delle ricette bianche non ripetibili, secondo quanto previsto dall’art.89 del D.Lgs 219/2006, essendo tale obbligo già assolto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca registrata sul SAC.
Dal punto di vista più operativo si riportano le indicazioni fornite da Assofarm in data 24.01.2022 con circolare n. 00235
Dal 31 gennaio 2022 ogni Regione potrà decidere di avviare la dematerializzazione delle “ricette bianche” e le farmacie dovranno essere in grado di gestire il processo di dematerializzazione e la spedizione delle ricette elettroniche bianche.
La cosiddetta “circolarità” della ricetta bianca dem richiederà infatti che, dalla prima partenza di fine gennaio, tutte le farmacie siano in grado di accettarla e spedirla, a prescindere dalla regione in cui operano. Le software house sono già in possesso delle specifiche tecniche fornite da SOGEI e provvederanno all’aggiornamento dei rispettivi gestionali e all’invio delle necessarie istruzioni alle farmacie clienti.
I medici potranno continuare ad utilizzare la prescrizione cartacea.
Come funzionerà
• Il processo di compilazione delle ricette bianche elettroniche prevede l’interconnessione in tempo reale tra i medici prescrittori e il Sistema Tessera Sanitaria (SAC – Sistema di accoglienza centrale), anche tramite i sistemi di accoglienza regionali (SAR).
• Al termine della compilazione corretta di una ricetta bianca elettronica da parte del Medico, viene rilasciato dal SAC un numero di protocollo univoco, detto NRBE (Numero di Ricetta Bianca Elettronica) e un numero breve detto PIN-NRBE, più comodo da utilizzare ad esempio per comunicazioni verbali;
• contemporaneamente viene prodotto un promemoria della ricetta in formato pdf, che può essere stampato dal medico e consegnato al paziente o inviatogli con modalità alternative, come ad esempio tramite e-mail o visualizzato dal paziente stesso nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico o in un’apposita area dedicata al cittadino predisposta dal Sistema TS.
• Il farmacista leggendo il codice NRBE oppure il PIN-NRBE, unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la ricetta bianca elettronica prescritta dal medico ed eventualmente erogarla.
• Le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sono verificate automaticamente dal sistema, in base al principio attivo prescritto, rispetto alla normativa e agli elementi obbligatori della ricetta.
• In caso di ricetta ripetibile, al cittadino è consentito di utilizzare lo stesso NRBE (prescrizione) per il numero di volte indicate dal medico, anche in diverse farmacie, diversamente dalle ricette non ripetibili che possono essere prese in carico solo una volta.
• La conservazione sul SAC/SAR assolve agli obblighi di conservazione delle ricette non ripetibili e pertanto non vi è obbligo di conservazione del cartaceo
Prescrizioni interessate
La dematerializzazione della cd ricetta farmaceutica bianca (spedibile con oneri a carico dell’assistito) interesserà:
le ricette ripetibili e non ripetibili;
le ricette ripetibili limitative e non ripetibili limitative;
i medicinali con AIC vendibili al pubblico ma non le preparazioni galeniche;
In una prima fase, rimarranno escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni dei medicinali soggetti alla disciplina del DPR 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Su tali prescrizioni inoltre, potranno essere indicati anche medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC).
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1) La possibilità di inviare il promemoria con il numero di ricetta via mail, sms, whatsapp o anche al telefono riguarda unicamente e rigorosamente la trasmissione da parte del medico al paziente, essendo vietato l’invio diretto dal medico alla farmacia in assenza di una espressa manifestazione di volontà in tal senso del paziente medesimo. La violazione di questa norma può dar luogo a pesanti sanzioni. (Circ. Assofarm. n.116 del 07.04.2022)