L’Ordinanza n. 9 del 09.04.2020, in GU n. 96 del 10.04.2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, consente la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte delle farmacie, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore . Le operazioni di apertura delle confezioni e le successive attività di ripartizione, devono essere effettuate da ciascuna farmacia nel proprio laboratorio.
Nello svolgimento delle attività di sconfezionamento e di ripartizione ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscono la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale .
Nell’assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresì, all’adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:
igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
guanti;
camice.
La vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.
Ciascuna farmacia, per la tracciatura delle operazioni svolte, deve provvedere alla conservazione delle informazioni relative alla confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).
Per le suddette vendite al dettaglio, le informazioni previste dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nel locale di vendita.
A tal proposito la FOFI ha fornito una serie di indicazioni al fine di garantire il regolare svolgimento di queste attività in modo uniforme sul territorio.
Le informazioni da fornire al consumatore sono le seguenti:
a) denominazione del prodotto;
b) identificativi del produttore, importatore o soggetto che immette in commercio;
c) Paese di origine (se situato fuori dell'Unione Europea);
d) materiali impiegati e metodi di lavorazione deteminanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto (se tali indicazioni sono presenti sulla confezione);
e) istruzioni, destinazione d'uso, e se del caso, informazioni per la pulizia (ad es. per i prodotti riutilizzabili);
f) data di fabbricazione o di scadenza;
g) organismo/autorità che ha rilasciato la certificazione/autorizzazione.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui all’ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
*************************** L’Ordinanza n. 11 del 26.04.2020, in GU n.GU n.108 del 27.04.2020) del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha disposto che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine sotto indicate praticato dai rivenditori finali, non può essere
superiore, per ciascuna unita', ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Mascherine facciali (Standard UNI EN 14683)
Tipo I:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.
Tipo II:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.
Tipo IIR:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60;
pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.