Il Ministero della salute, con nota del 19 maggio 2023, ha così risposto ad una segnalazione di Federfarma in merito alla distribuzione di medicinali tramite smart locker:
"Codesta Associazione ha segnalato alcuni casi di farmacie territoriali che utilizzerebbero locker - ossia armadietti per il ritiro differito dei medicinali acquistati - posti all’interno dei propri locali dove lasciare il medicinale ordinato dall’acquirente per il successivo e autonomo ritiro da parte di questo, mediante l’utilizzo di un codice personale. Al riguardo, nel confermare l’orientamento già espresso da questa Direzione generale con nota n. 13507 dell’11 marzo 2019, si ritiene che a normativa vigente tale pratica presenti profili di non coerenza con il sistema di disposizioni in materia di vendita al pubblico di medicinali ad uso umano. In proposito si rappresenta che il legislatore ha previsto due modalità di vendita al dettaglio dei medicinali ad uso umano: la vendita presso l’esercizio fisico - farmacia e, limitatamente a talune tipologie di medicinali, “corner” nell’esercizio commerciale - e la vendita on line esclusivamente da parte dei sopradetti esercizi fisici disciplinata dall’art. 112-quater del d.lgs. 219/2006. Con riferimento alla vendita presso le farmacie e “parafarmacie”, essa deve avvenire, come espressamente disposto dal legislatore all’art. 122 TULLSS e all’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in presenza e con l’assistenza “personale e diretta” del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dalla individuazione del medicinale alla consegna dello stesso all’acquirente. In forza di tali disposizioni, pertanto, nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, FEDERFARMA PEC: federfarma@pec.federfarma.it ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione. La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta, ove presente, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell’integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’automazione della fase del ritiro del medicinale che si realizza con il locker installato nelle farmacie territoriali che vendono medicinali al pubblico, che di fatto scorpora dalla dispensazione del farmaco da parte del farmacista la fase della consegna che viene demandata ad una macchina, non appare conforme alla normativa vigente".