Il Decreto 17.03.2008 ha revisionato il precedente D.M. 18.05.2004 concernente il modello di ricettario medico a carico del SSN e SASN. Il nuovo decreto è stato emanato per attuare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 50 della L. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), ed è pubblicato Suppl. Ord. n. 89 alla G.U. n. 86 del 11.04.2008. Il decreto tiene conto della sperimentazione effettuata in diverse regioni italiane per la trasmissione in via informatica, dalle farmacie al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati rilevati otticamente dalla ricetta e dalla tessera sanitaria.
In attesa che il nuovo ricettario venga stampato e distribuito ai medici, è consentito l'utilizzo del vecchio modello fino ad esaurimento delle scorte. In tal caso la data di nascita e la data di scadenza della tessere europea si assicurazione malattia (T.E.A.M.) dell'assistito assicurato da istituzioni straniere sono riportati manualmente sul verso della ricetta. Nel medesimo caso il medico prescrittore S.A:S.N. riporta manualmente sulla matrice della ricetta la data della prescrizione e l'indicazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa.
Il nuovo modello di ricetta non presenta grandi novità grafiche rispetto al precedente ma vengono imposti comportamenti più stringenti in tema di indicazione delle esenzioni, delle modalità di attribuzione del codice di priorità delle prestazioni, delle modalità di identificazione dei soggetti assicurati da istituzioni estere e,infine, l'indicazione di ulteriori elementi informativi sulla matrice della ricetta per la prescrizione di prestazioni sanitarie con onere a carico del ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile..
Come il precedente, il nuovo ricettario deve essere utilizzato per:
1) La prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate e' effettuata esclusivamente mediante l'impiego di ricettari le cui caratteristiche sono fissate dal disciplinare tecnico allegato al decreto, nel quale vengono anche riportate le regole relative al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione e che sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 18 maggio 2004
2) prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
3) prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, cura la distribuzione dei ricettari e la loro consegna ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, che provvedono alla consegna individuale a tutti i medici abilitati ad effettuare le relative prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia.
Viene confermata la possibilità per i medici prescrittori di continuare ad indicare il codice fiscale in "chiaro" in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice fiscale.
Si evidenziano di seguito le istruzioni per la compilazione di maggior interesse per il medico e il farmacista:
1.1 RICETTA
1.1.1. Generalità e indirizzo dell'assistito
L'indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito, ovvero le iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivi, anche in presenza dell'indicazione del codice fiscale.
1.1.2 Numero progressivo della ricetta apposto dalla farmacia
E' obbligatorio e va apposto nello spazio a ciò destinato, anche mediante timbri o sistemi automatizzati.
1.1.3 Spazio per autorizzazioni, annotazioni del farmacista e firma
Il rilascio di autorizzazione e l'apposizione di annotazioni da parte del farmacista devono essere effettuate nell'apposito spazio collocato sul verso della ricetta. La firma dell'assistito deve essere apposta quando usufruisce di una prestazione specialistica.
1.1.4 Avvertenze per la compilazione delle zone destinate alla lettura ottica
La compilazione delle zone destinate alla lettura ottica richiede la più scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda la massima cura da parte dei soggetti abilitati al rilascio della ricetta nella conservazione e nell'uso del ricettario, allo scopo di evitare lacerazioni. abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica. Analoghi accorgimenti dovranno essere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, strutture specialistiche SSN ed accreditate, altre strutture ed uffici ASL, ecc.).
Per tutti i casi in cui è ammesso l'uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi.
Si raccomanda di
Si raccomanda inoltre, qualora non ci si avvalga di stampanti ed apparecchiature informatiche, la massima chiarezza nella trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici;
Nel caso in cui ci si avvalga di stampanti è necessario controllare l'intensità dell'inchiostro per permetterne la rilevazione da parte dei lettori ottici;
Deve essere posta la massima cura nella compilazione manuale di caratteri numerici o alfabetici, all'interno delle opportune caselle; pertanto occorre:
a) Scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica.
b) Riportare un solo carattere in ciascuna casella.
c) Occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa.
d) Non legare i caratteri tra loro.
e) Usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero.
f) Evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti.
g) Evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri.
h) Non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti le "note", emesse dall'AIFA o dalle Regioni, che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non le abbia indicate.
La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (come una X) all'interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa.
E' fortemente consigliato l'impiego di procedure informatizzate e di relative stampanti laser o a getto d'inchiostro.
L'indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito, ovvero delle iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo. anche in presenza dell'indicazione del codice fiscale.
1.1.4.1 Codice dell'assistito
Nella compilazione della ricetta da parte del medico deve essere sempre indicato il codice dell'assistito nelle sedici caselle contigue predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione del codice fiscale dell'assistito SSN e del personale navigante iscritto al SASN (o nel caso degli stranieri temporaneamente presenti sul territorio del codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale); in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre relativo al codice fiscale dell'assistito da parte dei medici prescrittori, è infatti consentito ai predetti medici di riportare in "chiaro" il codice fiscale dell'assistito. Il codice deve essere quello riportato nella Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. I medici dotati di elaboratori elettronici devono stampare, in fase di compilazione, il codice fiscale dell'assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente riservato. In alternativa, analoghi risultati di semplificazione potranno essere conseguiti mediante l'utilizzo di etichette autoadesive recanti i dati del codice fiscale dell'assistito stampate dai prescrittori o dagli erogatori mediante sistemi informatizzati diversi od alternativi.
Nel caso di "STP", il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale.
Nel caso di assistito SASN il campo deve essere compilato con il codice fiscale dell'assistito.
Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l'elemento non deve essere compilato, e i dati assicurativi dell'assistito devono essere riportati sul verso della ricetta.
In caso di mancata indicazione del codice nell'area a ciò destinata l'erogazione della prestazione non può avvenire a carico del SSN e quindi il costo della prestazione dovrà essere pagato per intero.
1.1.4.2.Sigla provincia e codice ASL di competenza dell'assistito
L'area riguarda l'identificazione della ASL di competenza degli assistiti del SSN; la compilazione deve essere sempre effettuata, anche quando la ASL di competenza dell'assistito, - desumibile dal documento di iscrizione al SSN _ coincide con quella del medico che rilascia la ricetta.
Tale area non deve essere compilata nel caso di:
- assistiti "STP"
- personale navigante iscritto al SASN
- assicurati di istituzioni estere.
1.1.4.3. Esenzione
Qualora l'assistito SSN o SASN abbia diritto all'esenzione per motivi sanitari (invalidità, patologia cronica, malattia rara, gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta (vedi tabella codici). Il medico è tenuto a riportare il codice di esenzione anche se la regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in tutti i casi in cui dall'esenzione derivino ulteriori benefici per l'assistito (ad esempio pluriprescrizione, fornitura gratuita dei farmaci di fascia C, farmaci per la terapia del dolore).
Per gli assistiti SASN che hanno diritto all'esenzione in relazione alle medesime condizioni previste per la generalità degli assistiti, dovranno essere utilizzati i medesimi codici in uso nel SSN, per le tipologie di esenzioni specifiche degli assistiti SASN dovranno essere utilizzati i codici specifici riportati nell'Allegato (Prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante: cod. M52; prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN: cod. PML).
Qualora l'assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve annullare con un segno la casella "N", anche se la Regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica.
Qualora l'assistito abbia diritto all'esenzione in relazione alla posizione reddituale, autocertificata mediante l'apposizione della firma nell'apposito spazio, la struttura sanitaria che eroga la prestazione (quindi anche la farmacia) provvede a marcare la casella contrassegnata dalla lettera "R" e a riportare lo specifico codice nelle apposite caselle.
In ogni caso, resta fermo che laddove nessuno degli elementi dell'area esenzione risulti barrato o compilato dal medico e non risulti l'esenzione per motivi di reddito, la prestazione erogata non potrà essere soggetta ad esenzione da ticket e la ricetta non sarà spedibile per la fornitura gratuita di farmaci.
1.1.4.4 Tipologia di prescrizione;
- la casella con la lettera "S", andrà biffata da medico prescrittore se la prescrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di ricovero;
- la casella con la lettera "H" andrà biffata da medico prescrittore se la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura ospedaliera;
- la casella con nessuna lettera, andrà biffata da medico prescrittore per altre tipologie di prestazioni di pertinenza regionale o ASL o SASN.
1.1.4.5. Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche: numero totale
Per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche il medico deve indicare nell'apposita area, con allineamento a destra ed inserimento di zeri non significativi, il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte.
1.1.4.6. Data di compilazione della ricetta
La data di compilazione della ricetta deve essere sempre indicata trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici identificativi di giorno (due caselle), mese (due caselle) e anno (due caselle). Tutte le caselle devono essere riempite, di conseguenza per l'indicazione dei giorni da 1 a 9 e dei mesi da gennaio a settembre il numero corrispondente dovrà essere preceduto dal valore "0". Per l'indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri (es. l'anno 2008 sarà indicato con il valore "08"). E' ammesso l'uso di timbri datari con caratteri OCR purché la stampigliatura risulti conforme alle anzidette disposizioni, sia collocata in corrispondenza delle apposite caselle e risulti di colore non cieco alla lettura ottica (inchiostro nero non oleoso).
1.1.4.7. Tipo ricetta
Il campo "tipo ricetta" ha utilizzi molteplici e rappresenta un campo che permette l'unificazione di vari tipi di ricetta. In particolare:
- assistiti SSN residenti: il campo non va compilato, ma può essere adattato a scopi specifici a livello regionale;
- assistiti SASN italiani e non, dipendenti da datore di lavoro italiano, del settore marittimo o dell'aviazione civile: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, dei codici NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare;
- assistiti presso la rete dei SASN, in quanto lavoratori (stranieri o italiani), dipendenti da datore di lavoro NON italiano del settore marittimo o dell'aviazione civile, ed assicurati presso istituzioni estere dei Paesi aderenti all'Unione Europea o di Paesi con i quali vigano accordi bilaterali o multilaterali: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice NE per definire l'effettuazione della prescrizione a soggetto assistito da istituzione dell'Unione Europea; il prescrittore inserirà nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto assistito da istituzioni estere extraeuropee;
- STP: il prescrittore procede all'inserimento nel campo , con allineamento a sinistra, del codice ST
- Soggetti assicurati da istituzioni estere : il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice UE per istituzioni estere o EE nel caso di istituzioni estere extraeuropee.
1.1.4.8. Priorità della prescrizione
Tale area della ricetta contiene l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura:
- "U" per urgente, da eseguire nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore
- "B" per breve, da eseguire entro 10 giorni;
- "D" per differita, da eseguire
- entro 30 giorni per le visite
- entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici
- "P" per programmata: da eseguire senza priorità.
L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata.
1.1.4.9. Area bollini delle specialità medicinali
I bollini autoadesivi delle confezioni delle specialità medicinali e dei prodotti galenici o di assistenza integrativa dispensati debbono essere applicati dalla farmacia avendo cura di rispettare i margini dei riquadri a ciò destinati evitando la sovrapposizione e il capovolgimento dei bollini o fustelle stesse che ostacolerebbero la lettura ottica dei codici.
Non è consentito l'uso di punti metallici, ma solo di nastro adesivo trasparente tale da non pregiudicare la lettura da parte di sistemi ottici.
Nella dispensazione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è vietato anticipare medicinali soggetti a prescrizione medica in attesa di ricevere dal paziente la relativa prescrizione. Inoltre, il bollino autoadesivo deve essere rimosso dalla confezione del medicinale e apposto sulla relativa prescrizione medica esclusivamente al momento della consegna dello stesso farmaco al paziente. (Circolare FOFI n. 7909 del 24.02.2012).
1.1.4.10. Data di effettuazione della prestazione e timbro della struttura erogante
Tale area va compilata in caso di prestazioni di assistenza farmaceutica (in tal caso la data di erogazione coincide con quella di spedizione ), di assistenza specialistica nonché di assistenza integrativa.
Per le modalità di trascrizione dei dati si richiamano le istruzioni date in precedenza anche per quanto attiene all'impiego di speciali timbri datari.
Il timbro della struttura (farmacia, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate) che ha erogato le prestazioni indicate nella ricetta, deve essere apposto nello spazio a ciò destinato, avendo cura di evitare che il timbro stesso invada le caselle a lettura ottica riservate alla data di effettuazione della prestazione. E' ammesso l'uso di speciali timbri datari, ad inchiostro nero non oleoso, per la contestuale indicazione della struttura erogante e della data di spedizione della prestazione.
1.1.4.11 Importo ticket
L' importo ticket indica
Per l'assistenza farmaceutica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventuali ticket e/o quote e/o differenze con il prezzo di riferimento), secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria;
per l'assistenza specialistica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (ticket)
per l'assistenza integrativa, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventuali ticket e/o quote) secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria.
Per l'indicazione dell'importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma riscossa dal soggetto che ha erogato la prestazione, con allineamento a destra per la parte intera, lasciando in bianco le caselle non utilizzate, e con l'aggiunta dello zero a sinistra in caso di valori centesimali inferiori a 10.
1.1.4.12. Importo galenici, diritto di chiamata ed altro
L'elemento è predisposto all'indicazione dell'importo dovuto all'erogatore per :
erogazione di prodotti galenici o integrativi;
diritto di chiamata spettante alla farmacia in servizio notturno per la spedizione di ricette con carattere di urgenza e
prestazioni di assistenza specialistica.
1.1.4.13 Stampa informatizzata
Al fine di identificare, tramite lettura ottica, il numero delle ricette ed i medici che utilizzano sistemi informatizzati per la stampa completa delle ricette, è necessario che gli stessi appongano una biffatura sull'apposita casella posta sull'angolo superiore destro della ricetta.
1.2 VERSO DELLA RICETTA
Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e dall'assistito che ne usufruisce; inoltre l'assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, c.1 lettera a) della L. 16.11.2001, n. 405.
Lo spazio "annotazioni" viene utilizzato anche per annotazioni e firma da parte del farmacista.
Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere forniti di tessera europea di assicurazione malattia ( o del suo certificato sostitutivo provvisorio) o altro attestato di diritto (gli attestati E106, E112, E120, E123 per gli assistiti comunitari e gli attestati di diritto previsti dalle singole convenzioni bilaterali di sicurezza sociale), la ricetta deve essere compilata con le informazioni desumibili dai documenti sopra citati.
In particolare per i possessori della Tessera Europea di Assicurazione Malattia ( o del suo certificato sostitutivo provvisorio), che godono dell'accesso diretto ai prestatori di cura, la ricetta va compilata secondo le seguenti modalità:
- istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;
- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero:
- numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell'assistito;
- numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell'assistito:; , se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- - data di nascita dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/m/aa;
- data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
- l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.
Per quanto concerne i titolari degli altri attestati di diritto che non godono dell'accesso diretto ai prestatori di cura, la ricetta verrà compilata sulla base dei dati contenuti in apposito modulo rilasciato dal'ASL presso cui tali assicurati stranieri dovranno recarsi.
Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari a personale navigante straniero assistito dal SASN, si adottano le stesse modalità sopra descritte. La ricetta contenente prescrizioni farmaceutiche, ha validità 30 giorni dalla data di prescrizione escluso il giorno stesso dell'emissione.
2. MATRICE
Matrice ricette SSN
E' facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione.
Matrice ricette SASN
E' obbligatorio inserire da parte del medico prescrittore, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:
- nome e cognome dell'assistito
- n. tessera assistenza SASN
- codice fiscale dell'assistito
- società di navigazione
- diagnosi
- la data della prescrizione nel formato gg/mm/aa, composta da 6 caselle contigue
- l'indicazione di "ESENTE TICKET", composta da un campo di biffatira.
3. TAGLIANDO ADESIVO
Esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche l'area tagliando della ricetta può essere ricoperta, su esplicita richiesta dell'assistito, dall'apposito tagliando adesivo.
Modello aggiuntivo della ricetta
Nell'eventualità che il numero di prestazioni erogate ecceda nella ricetta originaria il numero massimo do posizioni per l'applicazione dei fustelli autoadesivi o bollini cartografici, sarà possibile utilizzare il facsimile di cui all'allegato 4 per SSN e all'allegato 10 per SASN.
4. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI ASSISTITI
4.1 SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI (SASN)
4.1.1 RICETTA
Gli assistiti del SASN, marittimi e aereonaviganti, assicurati a tempo indeterminato (permanenti) e temporanei, che si rivolgono ai propri medici convenzionati, ricevono una prescrizione farmaceutica/specialistica compilata sul modulo di ricetta personalizzato per le sedi SASN cui fanno riferimento.
I1 modulo prevede l'intestazione "SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTE ed un codice identificativo specifico per le ricette SASN.
La ricetta contiene inoltre la prima casella dell'elemento "tipo ricetta" già stampata con la lettera "N".
Il medico prescrittore dovrà pertanto compilare il modulo ricettario con le stesse modalità già descritte per il SSN, avendo cura di riportare il codice fiscale dell'assistito e di completare la codifica del campo "TIPO RICETTA" con i codici "NA" o "ND" per qualificarne la prestazione.
Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere (personale navigante straniero assistito dal SASN), il campo "TIPO RICETTA" deve essere compilato col codice NE ai soggetti assistiti da istituzioni estere dell'Unione Europea e deve essere compilato col codice NX nel caso di soggetti assistiti da istituzioni estere extraeuropee.
L'assistito SASN mostrerà la propria posizione di assistito mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la propria posizione di imbarcato.
La ricetta che contenga una prestazione farmaceutica o specialistica è spendibile su tutto il territorio nazionale.
Si precisa che l'elemento "SIGLA PROVINCIA/CODICE ASL" non deve essere compilato.
Gli assistiti SASN che si rivolgono, in caso di necessità, a medici prescrittori del SSN ricevono una prescrizione su modulo ricettario SSN. Sarà cura del medico riportare:
per l'assistito SASN Italiano: il codice fiscale dell'assistito e di indicare la codifica "NA" o "ND" nel campo "TIPO RICETTA"
per l'assistito SASN comunitario indicare la codifica "NE'* nel campo "TIPO RICETTA ";
per l'assistito SASN extraeuropeo: indicare la codifica "NX" nel campo "TIPO RICETTA ".
In tutti i casi l'assistito SASN mostrerà la propria posizione mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la lettera di imbarco o del comandante (temporaneo).
4.1.2. VERSO DELLA RICETTA
Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari o da medici prescrittori SSN a personale navigante straniero assistito dal SASN, il verso della ricetta prevede spazi per i codici presenti sulla tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente e per le annotazioni e firma del farmacista. In particolare l'area per la prescrizione deve essere compilata con le informazioni presenti nei documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:
stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
istituzione competente: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;
numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione personale dell'assistito;
numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione della tessera dell'assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco,
data di nascita dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa; l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto;
firma del medico che esegue la prestazione specialistica,
firma dell'assistito attestante la fruizione della prestazione specialistica
4.1.3. MATRICE
Sarà cura del medico prescrittore SASN riportare obbligatoriamente sulla matrice del modulo ricettario le indicazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:
nome e cognome dell'assistito
codice fiscale
n. tessera assistenza SASN,
società di navigazione
diagnosi,
la data della prescrizione nel formato gg/mm/aa, composta da 6 caselle contigue,
l'indicazione di "ESENTE TICKET", composta da un campo di biffatura..
4.2 STRANERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ITALIA (STP) 4.2.1. RICETTA
Gli assistiti stranieri temporaneamente presenti e non assistiti dal SSN (STP) sono dotati di una tessera STP rilasciata dalle strutture Sanitarie pubbliche, e con questo tesserino si possono rivolgere alle strutture sanitarie pubbliche.
Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte, e dovrà trascrivere il codice STP nel campo "Codice fiscale" e la sigla ST nel campo "tipo ricetta". Il campo "Sigla provincia/Codice ASL di competenza" non dovrà essere compilato 4.2.2. MATRICE
È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione
5. SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE
5.1. RICETTA
Gli assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, si possono rivolgere ai medici del Servizio Sanitario Nazionale esibendo la tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente rilasciato dalle strutture Sanitarie del Paese di origine. 11 medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte e dovrà trascrivere la sigla UE (nel caso di assistiti dei Paesi della comunità europea) o EE (nel caso di assistiti dei Paesi con Accordi bilaterali) nel campo "tipo ricetta".
Inoltre, nel verso della ricetta, nell'area "soggetti assicurati da istituzioni estere", dovranno essere riportati, secondo le modalità già descritte, per quanto riguarda i possessori di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio): la sigla dello stato estero, la descrizione ed il codice dell'istituzione competente, il numero di identificazione personale, il numero di identificazione della tessera europea di assicurazione malattia, la data di nascita dell'assistito, la data di scadenza e dovrà essere apposta la firma dell'assistito nello specifico spazio.
Per quanto concerne i titolari di altri attestati di diritto comunitari e nel caso di assistiti di paesi con accordi bilaterali (Extra UE) i dati da indicare sono quelli risultanti dall'apposito modulo rilasciato dalla ASL.
Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale che eroghi prestazioni sanitarie a assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, ai fini della corresponsione del compenso da parte della ASL per la prestazione erogata, dovrà compilare una nuova ricetta secondo le modalità già descritte, riportando nelle apposite righe dell'area prescrizione la prestazione erogata (es. visita medica ambulatoriale, domiciliare, etc.) ed avendo cura di raccogliere la firma dell'assistito sul verso della ricetta La ricetta sarà successivamente trasmessa alla ASL per il rimborso.
5.2 MATRICE
E facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione.
Timbro del medico
In allegato si riportano le disposizion emanate dalla Regione Emilia Romagna in ordine alle indicazioni che devono essere riportate dal timbro del medico prescrittore.