Il Decreto 30 luglio 2008 pubblicato nella GU n. 245 del 18.10.2008 vieta la commercializzazione di strumenti di misura contenenti mercurio, in recepimento di della direttiva 2007/51/CE. In particolare, dal 3 aprile 2009, non sarà possibile commercializzare:
a. termometri per la misurazione della temperatura corporea contenenti mercurio;
b. altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).
Quest'ultima restrizione non si applica :
a) alle apparecchiature di misura contenenti mercurio risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;
b) ai barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009.
Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e alle altre apparecchiature di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, in modo da eliminare gradualmente il mercurio dalle apparecchiature di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.