Prodotti destinati ad una alimentazione particolare
Il SSN assicura agli assistiti una assistenza integrativa relativa a prodotti dietetici per le persone affette da particolari malattie. Il D.M. 8 giugno 2001, pubblicato sulla GU n. 154 del 5-7-2001 ha sostituito la precedente normativa del D.M 1.7.1982.
L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:
a. malattie metaboliche congenite;
b. fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;
c. morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.
La tabella 1 indica, per sesso e per fascia di età, il fabbisogno calorico totale e la quota, pari al 35%, da soddisfare con i prodotti senza glutine per i soggetti affetti da morbo celiaco. La tabella riporta altresì i corrispondenti tetti di spesa mensili a carico del Servizio sanitario nazionale, calcolati sulla base dei prezzi medi dei prodotti ed incrementati di una percentuale pari al 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali.
Tabella 1
Fabbisogno calorico
Tetto di spesa
in migliaia di Lire/mese
Totale
35%
M
F
M
F
M
F
6 mesi-1 anno
900
900
315
315
86
86
fino a 3,5 anni
1300
1300
455
455
120
120
fino a 10 anni
2000
2000
700
700
182
182
età adulta
3000
3000
1050
770
270
190
Presso la direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione è istituito il registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle regioni.
Gli aggiornamenti del Registro in oggetto sono disponibili sul sito Internet del Ministero della salute
Per i prodotti senza glutine e gli alimenti a fini medici speciali la procedura di notifica si conclude con una nota formale di assenso da parte del Ministero, che viene trasmessa alle imprese e alle regioni interessate. Tale nota attesta che il relativo prodotto può essere erogato a carico del SSN, in attesa della pubblicazione dell'aggiornamento del Registro Nazionale.
L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali e' stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella 1. Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro "documento di credito" - anche di tipo magnetico - di valore pari ai citati tetti di spesa, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati
L'erogazione di sostituti del latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.
I prodotti dietetici sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali.
Protesi
La concessione di protesi dirette al recupero funzionale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali è disciplinata dal Regolamento emanato con DM 27 agosto 1999, n, 332 Suppl. Ord. G.U. n. 227 del 27.09.1999.
Il Regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica in un Nomenclatore composto di 3 elenchi, di cui:
l'elenco 1 contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso (es. ausili per la terapia dell'ernia, calzature ortopediche su misura, protesi di arto, biciclette, carrozzine ecc.)
l'elenco 2 contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato. (es. ausili per l'incontinenza - stomie, raccoglitori urine, cateteri, ausili assorbenti per l'urina - ausili per la funzione acustica, ecc.)
L'elenco 3 contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle ASL ed assegnati in uso (es. respiratori, concentratori di ossigeno, aspiratori per laringectomizzanti).
Il Regolamento fissa chi sono i soggetti aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica e le modalità di erogazione.
Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore, le Regioni e le ASL stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure di acquisto previste dal Regolamento. I prezzi corrisposti dalle ASL sono quelli determinati mediante dette procedure.
La Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) prevede che entro il 28 febbraio 2001 il ministero della Sanità fissi con proprio decreto le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia, della fornitura di prodotti dietetici, dei dispositivi protesici monouso e dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito oggetto di assistenza integrativa e gli obblighi cui sono tenuti i farmacisti.(art. 85 comma 18).