Il D.Lgs. 2 Febbraio 2002 n. 24 ha ampliato le tutele a favore dei consumatori e, di conseguenza, sono aumentati gli obblighi per i venditori di beni di consumo, intendendosi per tale qualsiasi bene mobile. Anche il farmacista deve perciò attenersi alle nuove disposizioni quando vende prodotti quali apparecchi elettromedicali, sfigmomanometri, ecc.Due sono le novità principali:
Il venditore (e per tale si intendono anche le persone giuridiche che, nell'esercizio della propria attività professionale o d'impresa, effettuino vendita di beni di consumo) è responsabile per qualsiasi difetto del bene venduto.Nel concetto di difetto rientra, oltre al malfunzionamento, anche la difformità delle caratteristiche del bene da quelle indicate in pubblicità, in etichetta o dal venditore stesso. Nel caso di difetto il consumatore può chiedere, a sua scelta e senza che egli debba sostenere alcuna spesa, la riparazione o la sostituzione del bene; se ciò fosse impossibile o troppo oneroso per il venditore, il consumatore potrà, sempre a sua scelta, ottenere una congrua riduzione del prezzo oppure (salvo che il difetto sia di lieve entità) restituire il bene e ottenere il rimborso di quanto pagato. La garanzia ha durata 24 mesi, dalla data di consegna del bene, mentre la comunicazione del difetto deve essere fatta al venditore entro due mesi dalla scoperta del difetto: di conseguenza il consumatore potrà far valere i suoi diritti, come anticipato, entro 26 mesi dalla consegna del bene. |