La materia è disciplinata dal D.Lgs. 27-1-1992 n. 111 "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare " (G. Uff. 17.02.1992, n. 39, S.O.) e dal relativo Regolamento (D.P.R. 19-1-1998 n. 131 , G.U. 7.05.1998, n. 104).
Cosa sono
I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche: a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato; c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
Questi prodotti devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di persone: a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute.
I soli prodotti alimentari di cui ai punti 2, lettere a) e b) possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o «di regime»
I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono, comunque, essere conformi alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente, salvo per quanto concerne le modifiche loro apportate per renderli conformi all'impiego cui sono destinati.
Pertanto, gli alimenti di uso corrente non possono riportare in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità: a) la qualifica «dietetico» o «di regime» sia da sola che insieme ad altri termini; b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione che possa far credere che si tratti di un alimento destinato ad una alimentazione particolare
Con specifici decreti ministeriali sono state fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all' allegato 1 e sono stati indicate le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione.
Con la circolare 5-11-2009 (in G.U. . 27.11.2009, n. 277) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti sulle "Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Tali chiarimenti sono rivolti in particolare agli operatori del settore alimentare e agli organi di controllo per una corretta interpretazione delle norme specifiche su:
1) prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
2) alimenti addizionati di vitamine e minerali;
3) integratori alimentari,
ai fini di un adeguato posizionamento normativo di tali prodotti.
Etichettatura.
I prodotti alimentari destinati a d una alimentazione particolare devono riportare in lingua italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti destinati ai lattanti o ai bambini nella prima infanzia, in buona salute la denominazione di vendita è invece accompagnata dall'indicazione della loro destinazione; b) l'elenco degli ingredienti; c) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscano al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari; d) il quantitativo netto; e) il termine minimo di conservazione; f) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; g) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consente all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare; h) il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 gr o 100 ml di prodotto commercializzato e per quantità proposta da consumare se il prodotto è così presentato; i) l'indicazione in kilocalorie (kcal) o in kilojoules (kj) del valore energetico per 100 g o 100 ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 g ovvero valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal); l) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea; m) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale; n) il luogo di origine o di provenienza qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore finale circa l'origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare.
Per i prodotti indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. 111/1992 sulla confezione vanno riportati anche la composizione analitica centesimale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione. La circolare del Ministero della Salute n. 29507 del 17.07.2017 ha fornito disposizioni in merito all'indicazione dell'indice glicemico nell'etichettatura dei prodotti alimentari.
Confezionamento e imballaggio.
I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono essere posti in vendita preconfezionati e completamente avvolti nell'imballaggio.
Divieti ed informazione.
L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, nonché la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all'art. 1 non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà, salvo deroghe concesse dai competenti ministeri..
È consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.
Commercializzazione dei prodotti.
Al momento della prima commercializzazione il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.
Se il prodotto è già posto in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della sanità l'autorità destinataria della prima comunicazione.
Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo.
Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto all'impiego per cui è indic ato.Qualora il prodotto non rientri tra quelli indicati, il Ministero della sanità diffida le imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro sequestro. Il sequestro è anche disposto qualora il prodotto presenti un pericolo per la salute umana
Produzione e confezionamento
La produzione e il confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanità.
L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti.
L'autorizzazione di cui al comma 1 viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di questi prodotti di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo. Il Ministro della sanità con proprio decreto può prevedere altri tipi di lauree oltre quelle indicate.
Il Ministro della sanità pubblica annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, indicando per ciascun stabilimento la tipologia di produzione..
Sanzioni.
Confezionamento, detenzione per la vendita o vendita di prodotti non conformi alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Sanzione amministrativa
Pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni
Commercializzzione in modo difforme da quanto previsto dall'art. 7
Sanzione amministrativa
Pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni
Mancato rispetto delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui all'art. 9
Sanzione amministrativa
Pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 90 milioni Salvo che il fatto costituisca reato
Mancato rispetto delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui all'art. 10, c. 1 e 5
Sanzione amministrativa
Pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni