Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia all'acquirente se le domandi.
Quando le ricette contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere ( art. 39, R.D. n. 1706/1938). La ricetta va conservata per 6 mesi (art. 87, c.7 Legge Finanziaria 2001).
Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire. (art. 40, R.D. 1706/1938).I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000 (art. 146 TULS , R.D. 1265/134) . Le prescrizioni dell'art. 146 del TULS si applicano alle sostanze e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali.
La Tabella 3 della F.U. contiene una lista di sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave iscritte nella F.U stessa. Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nella tabella 3 anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse. In precedenza, la FU XI edizione non limitava questa possibilità alle sole sostanze organiche.
La nota 1 posta in calce alla Tabella 3 prevede che " le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie si applicano alle sostanze e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali". Inoltre, "le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. L .S devono essere osservate anche per tutte le sostanze tossiche o molto tossiche che sono o non sono iscritte in Farmacopea". Quindi si dovranno conservare in armadio chiuso a chiave le sostanze, ma non le preparazioni che le contengono, iscritte in Tabella 3 oltre a tutte le altre sostanze "tossiche" o "molto tossiche". La tabella 3 della FU XII, a differenza della FU XI ed. non parla quindi di "sostanze velenose" ma di sostanze "tossiche o molto tossiche" senza ulteriori riferimenti normativi che "aggancino" questi termini a definizioni precise. Come riferimento pertinente della pericolosità di un prodotto è stato suggerito di assumere quanto riportato nella Scheda di Sicurezza della sostanza impiegata, al punto 15. "Informazioni sulla regolamentazione" in cui sono elencati , secondo le Direttive UE, i simboli e le frasi relative alle modalità di conservazione e manipolazione che il produttore deve da riportare sull'etichetta del recipiente. Quindi dovranno essere conservate in armadio chiuso a chiave tutte le sostanze iscritte nella tabella 3 della FU oltre a quelle che riportano il simbolo T (tossiche) o T+ (molto tossiche) e/o il simbolo S (il cui significato è "da conservare sotto chiave").
Con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 o CLP, vanno tenute in armadio sottochiave tutte le sostanze riportanti il nuovo simbolo del teschio e quelle che riportano nella scheda di sicurezza la frase P405 (conservare sottochiave). Secondo un parere della SIFAP, ed in attesa di armonizzazione della Tabella 3 della Farmacopea alla normativa in vigore, i formalismi e gli adempimenti previsti per la spedizione di ricette galeniche magistrali contenenti "veleni" andrebbero applicate per le preparazioni contenenti le sostanze che riportano il nuovo simbolo del teschio e la cui DL50, desunta dalla scheda di sicurezza del prodotto, sia compreso tra 0 e 25 mg/Kg.
Vendita di sostanze velenose
I farmacisti sono autorizzati istituzionalmente a custodire e maneggiare veleni per la vendita degli stessi a scopi agricoli, artigianali e industriali. Possono vendere sostanze velenose solo a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'Autorità di Pubblica Sicurezza indicante il nome, cognome, arte o professione del richiedente e che dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione, quindi non per hobby o per uso domestico.
In ogni caso debbono annotare in un Registro speciale, da presentarsi all'Autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome, cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.
Il registro copia veleni non deve essere conforme ad un modello approvato, pertanto può essere adottato qualsiasi registro a tale scopo; non è soggetto a vidimazione preventiva dell'Autorità sanitaria Locale.
La dispensazione di veleni a fini terapeutici, in dose e forma di medicamento, non vanno trascritte nel registro copia-veleni.
Sanzioni per il farmacista
Da notare che mentre la mancata custodia in armadio chiuso a chiave di sostanze stupefacenti configura un reato di tipo amministrativo, per i veleni si configura un reato di tipo penale, sanzionato con l'ammenda o l' arresto.
Omessa custodia di veleni in armadio chiuso a chiave o in contenitori privi di indicazione o senza il contrassegno speciale (art.146, c.2, TULS).
Penale
Arrestofino a un anno o ammendanon inferiore a L.400.000. Ammessa la oblazione(art.146, c.2, TULS)
Vendita di sostanze velenose o di galenici magistrali che le contengono a persona minore di 16 anni (art.730 Cod. Pen.).
Penale
Ammendafino a L.1 milione
Ammessa la oblazione(art.730 Cod. Pen.).
Omessa conservazione in farmacia del Registro copia veleni (art.147, c.2, TULS).
Amministrativo
Sanzione amministrativa da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione (art.147, c.3 e c.4, TULS)
Vendita a persone non conosciute o prive dell'attestato (art.147, c.1, TULS).
Vendita a persone non conosciute o prive dell'attestato (art.147, c.1, TULS).
Sanzione amministrativada L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione(art.147, c.3 e c.4, TULS)
Mancata annotazione nel registro copia veleni delle vendite ad uso industriale, agricolo, artigianale e professionale (art.147, c.1, TULS).
Amministrativo
Sanzione amministrativada L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione(art.147, c.3 e c.4, TULS)
Mancato controllo delle dosi e/o omessa richiesta di assunzione di responsabilità da parte del medico nel caso di prescrizione di dosi pericolose (art.40 R.D. n.1706/38).
Mancata conservazione in farmacia delle ricette originali contenenti la prescrizione di veleni (art.39, c.1, R.D. n.1706/38 e art.123, c.1 lett. c, TULS e art.87, c.7 Legge Finanziaria 2001)
Amministrativo
Sanzione amministrativa da L.20.000 a L.400.000.
Ammessa la conciliazione(Art.123, c.2, TULS)
A discrezione dell'Autorità Sanitaria: chiusura temporanea della farmacia da 5 a 30 giorni e decadenza dell'autorizzazione in caso di recidiva. (art.123 , c.4 TULS)
Mancata annotazione dei dati identificativi dell'acquirente sulle ricette recanti prescrizioni magistrali di sostanze velenose (art.123, c.1 lett. c, TULS).
Amministrativo
Sanzione amministrativada L.20.000 a L.400.000.
Ammessa la conciliazione (Art.123, c.2, TULS).
A discrezione dell'Autorità Sanitaria: chiusura temporanea della farmacia da 5 a 30 giorni e decadenza dell'autorizzazione in caso di recidiva.
Ammessa la conciliazione (art.123 , c.4 TULS)