Per ricetta s'intende l'autorizzazione, data in forma scritta al farmacista, perché questi possa consegnare uno o più medicinali al paziente che ne necessita. Una definizione ufficiale di "prescrizione medica" è data dal D.Lgs 24.04.2006 n. 219 (G.U. n. 142 del 21.6.2006 s.o. N. 153 – "Codice Comunitario dei medicinali per uso umano - D.Lgs 219/2006", in vigore dal 6 luglio 2006. L' art. 1 recita infatti: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali. La ricetta ripetibile può essere redatta su un qualsiasi foglio di carta, ma la ricetta non ripetibile deve obbligatoriamente riportare a stampa o mediante un timbro la chiara identificazione del medico prescrittore e dell'(eventuale) struttura da cui questi dipende. (art. 89, D.Lgs 219/2006). Le ricette speciali contenenti stupefacenti appartenenti alla sezione A della Tabella dei medicinali e le ricette rilasciate in regime di assistenza SSN devono essere redatte sugli appositi moduli fissati dalla specifica normativa.
Per "medicinale," si deve intendere in base all'art. 1 del D.Lgs 219/2006:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
La ricetta deve obbligatoriamente contenere data e firma del medico. La data non può ovviamente essere posteriore a quella di presentazione della ricetta in farmacia. La firma, soprattutto nelle ricette contenenti stupefacenti, dovrebbe sempre essere leggibile. Se la ricetta è redatta tramite computer ovvero è redatta con calligrafia diversa in diverse parti, ciò che le conferisce valore di "prescrizione" è la firma in originale del medico. Il farmacista deve rifiutare la spedizione della ricetta se non è certo della firma del medico.
In caso di presentazione di una ricetta medica riportante una prescrizione scritta a macchina (computer) e una scritta a mano, non è previsto da nessuna norma che il medico apponga una controfirma per la prescrizione scritta a mano.
Solo in caso di motivato sospetto di aggiunta abusiva di una prescrizione il farmacista potrà chiedere conferma al medico. Diversamente la firma apposta sulla ricetta convalida in toto la prescrizione, fatte salve le controfirme richieste per le "note" SSN.Il medico può anche indicare nella ricetta il nome del principio attivo, lasciando al farmacista la scelta della specialità medicinale corrispondente o del relativo medicinale generico. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel periodo precedente abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu' basso.( L. 24.03.2012, n. 27, in GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53). L'art. 15, comma 11-bis, della L. n. 135 del 07. 08.2012 di conversione del D.L. 06.07.2012 n. 95, dispone che ". Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.
Qualora esistano in commercio specialità aventi diverso dosaggio, sia unitario che complessivo della confezione, la prescrizione deve essere completa di questi elementi ovvero della posologia e della durata della terapia, al fine di consentire al farmacista la precisa scelta del prodotto. (FARMA 7 n. 43/2001).
Tuttavia, non esiste una norma che imponga la consegna della confezione contenente il minor numero di unità posologiche nel caso in cui il medico abbia indicato solo la forma farmaceutica e il dosaggio ma non il numero di unità prescritte, anche se questo è il comportamento più diffuso. Il farmacista dovrà in questi casi decidere l'atteggiamento più corretto da tenere in relazione alle diverse circostanze (tipo di medicinale prescritto, tipologia del cliente/paziente), contattando il medico quando possibile se ritiene necessario acquisire indicazioni precise.
Il nome e cognome del paziente possono non essere presenti nelle ricette ripetibili, ma sono obbligatori nelle ricette non ripetibili, per le ricette speciali (stupefacenti appartenenti alla sezione A della Tabella dei medicinali ) e per le ricette contenenti veleni. Possono essere sostituiti da codici alfanumerici in casi particolari.
Con l'entrata in vigore della L. 49/2006, che ha modificato il DPR 309/90, non è più necessario indicare il domicilio del paziente, nemmeno nelle ricette di stupefacenti.
I laureati in Odontoiatria possono prescrivere soltanto medicamenti necessari all'esercizio della loro professione, in altre parole quelli indicati per la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, della mascella e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica. In una propria nota, Federfarma ha precisato che "dalla legge non si evince una preclusione alla prescrizione di farmaci, anche stupefacenti, da parte del laureato in odontoiatria, fatta eccezione per quelli della tabella II, sezione A, in quanto questi ultimi sono prescrivibili solo da medici. Ferma restando l'esclusione assoluta della prescrivibilità dei farmaci di cui alla tab. II, sez. A, sussiste, quindi, una limitazione alla possibilità da parte dell'odontoiatra di prescrivere farmaci in generale, stupefacenti compresi, che non rientrino pertanto nella necessità di una "terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche."(Federfarma Bergamo - circ. n. 72 del 01.03.2013)
La ricetta è valida su tutto il territorio nazionale (per le ricette del SSN vedi avanti).
La ricetta in fotocopia è valida solo se riporta la firma in originale. La ricetta trasmessa via fax non è regolare (o meglio, non lo è sicuramente la ricetta non ripetibile, perché non è possibile realizzare il "ritiro" dell'originale da parte del farmacista).
Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o un altro medicinale prodotto industrialmente, si deve attenere alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'Autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per una indicazione o una via o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. In questi casi il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati di archivio in proprio possesso che consenta, anche in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. Non è previsto che il medico apponga sulla ricetta alcuna dichiarazione relativa all'ottenimento del consenso del paziente. In nessun caso il ricorso a questa facoltà può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del SSN, al di fuori dell' ipotesi disciplinata dall'art.1, comma 4, del DL 21.10.1996, n. 536 (convertito dalla L: 23.12.1996, n. 648).
L'annotazione del nome di chi ritira il farmaco e degli estremi di un documento di riconoscimento sono indispensabili per le ricette speciali prescriventi stupefacenti di Tabella II A, nonché per le ricette contenenti veleni.
La consegna di stupefacenti o prodotti contenenti veleni deve essere effettuata a persone di età maggiore, rispettivamente, a 18 e 16 anni.
Sulla ricetta il farmacista deve apporre il timbro della farmacia, l'indicazione della data di spedizione e del prezzo praticato. IlTribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia, con sentenza pubblicata il 29/04/2019 (N. 00412/2019 Reg.Prov. Coll.), ha ritenuto che questa norma vada applicata solo ai medicianli prodotti in farmacia e non anche ai prodotti industriali, "essendovi per questi la possibilità di controllo dal momento che i loro prezzi sono predeterminati e necessariamente indicati sull'etichetta"!.
Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. (D.L. 24.03.2012, n. 27).