N.B. Esistono differenze importanti tra le diverse regioni italiane per quanto riguarda la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti. Il presente testo non tiene conto delle differenze regionali.
Medicinali equivalenti (ex-generici)L'erogazione di medicinali equivalenti a carico del SSN è disciplinata dall'art. 7 della Legge 405/2002, modificato secondo quanto previsto dal DL n. 138 ed integrato da quanto previsto da....:
1 - A decorrere dal 1º dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al precedente comma, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3.Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito. Sono esclusi dal pagamento i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
(Per un ulteriore approfondimento di questi aspetti si veda il chiarimento pubblicato dal Ministero della Salute sul proprio sito in data 25.01.2012)
A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. (D.L. n. 78 del 31.05.2010 in Suppl. Ord. n. 114/L , G.U. n. 125 del 31.05.2010, come convertito dalla L. n. 122 del 30.07.2010).
Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. (Art. 11 D.L. n. 1,G.U. n. 19 del 24.01.2012 S.O. n. 18). Per un ulteriore approfondimento si veda il chiarimento pubblicato dal Ministero della Salute sul proprio sito in data 25.01.2012.
L'art. 15, comma 11-bis, della L. n. 135 del 07. 08.2012 di conversione del D.L. 06.07.2012 n. 95, dispone che ". Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.
Erogazione di medicinali di classe c)
L'art. 1 della Legge n. 203 ( G.U n.173 del 26 luglio 2000) riporta la disposizione che i medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. A seguito della liberalizzazione dei prezzi dei farmaci OTC e SOP e della possibilità per le farmacie di praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti, pagati direttamente dai clienti, la Regione Emilia Romagna ha emanato due circolari indirizzate alle farmacie per fornire chiarimenti in merito alle modalità di tariffazione delle ricette. Sono erogabili a carico del SSN, ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, anche i farmaci di classe A assoggettati a note AIFA, qualora utilizzati per indicazioni terapeutiche approvate ma non contemplate nel testo delle note stesse. (Nota Ministeriale del 29.8.2000). La legge citata non consente l'erogazione di prodotti non medicinali (es integratori alimentari).
Inoltre, per quanto disposto dal c. 4 dell'art. 7 del D.L. 18-9-2001 n. 347, convertito con la L. 405/2001, i titolari di pensione di guerra vitalizia sono esonerati dal pagamento della eventuale differenza fra prezzo al pubblico del medicinale di classe a) e il prezzo di rimborso.
La legge n. 206 del 3-8-2004 (G.U. 11.08. 2004, n. 187 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) dispone che "gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica" (art. 9). Pertanto anche queste categorie sono esentate dal pagamento dei medicinali di classe c).