Gli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
Per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati dal D.M. 21.04.2017, n. 93, la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.