I medicinali contrassegnati con [**] costituiscono l'allegato III-bis del testo unico. Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E.
TABELLA MEDICINALI SEZIONE A
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO
Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.
Nota: nella tabella pubblicata in G.U. non è riportata la colonna "Prodotti in commercio", mentre è riportata una colonna "Denominazione chimica" che è stata qui volutamente omessa.
Xilazina (D.M. 27.03.2024, in GU n. 78 del 03.04.2024)
Zipeprolo
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
*Nelle more della presentazione ed autorizzazione della domanda di variazione dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio per la modifica della modalità di dispensazione e dell’aggiornamento delle etichette delle confezioni in commercio da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il Ministero della Salute – con nota prot. 0000947-17/01/2020-DGSAF-MDS-P - invita “…ad applicare le disposizioni in materia di distribuzione all’ingrosso, vendita al dettaglio, prescrizione, approvvigionamento, detenzione e tenuta dei registri previste dal DPR 309/90 e ss.mm, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, tenendo in considerazione che per il medicinale veterinario si applica il Decreto 28 luglio 2009 - Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario”. Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. Con successiva nota del 22.01.2020, n. 1354 sono state diramate ulteriori precisazioni. Non è consentito l'utilizzo della ricetta veterinaria elettronica.